A cura dell’Associazione Nazionale Operatori Bagni Mobili

 

 Tabella quanti bagni chimici servono

 

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Premessa. – Nell’ultimo decennio si è andato diffondendo sempre più l’utilizzo dei bagni mobili ( i cosiddetti “bagni chimici”) che si vedono ormai in tutti i cantieri edili e stradali ed in tutti gli eventi all’aperto con accesso per il pubblico, nelle emergenze, etc. Fino ad oggi, però, non esisteva alcuna norma che regolamentasse questo servizio, neanche per fissare i requisiti di minimo prestazionale da garantire all’ utente. Ora finalmente una nuova norma UNI è giunta a colmare questo vuoto: La corrispondente Norma Europea EN 16194 è stata formalmente promulgata ad inizio 2012 ed il 12 aprile 2012 è entrata in vigore la corrispondente norma italiana, la UNI EN 16194.

Una norma per il Servizio – La norma UNI EN 16194 regolamenta non soltanto i requisiti dei bagni da utilizzare, ma fissa anche i requisiti essenziali del servizio, ad iniziare dal numero di bagni da dislocare in funzione degli utilizzatori attesi. In concreto, per i servizi nei cantieri prevede l’impiego di un bagno mobile ogni 10 utilizzatori (includendo sia gli addetti al cantiere sia i subappaltatori). Prevede che la distanza massima da ogni posto di lavoro fino al bagno non sia superiore ai 100 metri e che, nel caso il cantiere si sviluppi su più di un piano, che ci sia un bagno almeno ogni due piani.

Per gli eventi aperti al pubblico, la norma recepisce la tabella predisposta dall’associazione americana PSAI (Portable Sanitation Associated International) che definisce il numero minimo di bagni da dislocare in funzione del numero di utilizzatori attesi e della durata dell’evento.
La tabella citata è sotto riportata.

I requisiti minimi del bagno.– Il bagno mobile è definito solo a grandi linee, senza specifiche dettagliate, per lasciare ad ogni costruttore ampia libertà di proporre innovazioni e varianti. Si fissano, ovviamente, i requisiti minimi. Ogni bagno deve avere uno spazio interno utile di almeno 1m2 ed un’altezza interna di almeno 2 metri, un’adeguata ventilazione, visibilità interna sufficiente. La porta si deve chiudere da sola, deve essere dotata di indicatore libero/ occupato, deve essere apribile sia dall’interno che dall’esterno e deve essere bloccabile dall’ interno (per esempio con chiave o chiavistello) ma sbloccabile anche dall’esterno in caso di emergenza.

All’interno del bagno deve essere disponibile un contenitore per la carta igienica, un gancio appendiabiti e un serbatoio per reflui dotato di tavoletta o altra forma di appoggio che consenta la posizione seduta.
Il serbatoio dei reflui deve sfiatare all’esterno e può essere di tre tipi:
a – acaduta

b – a ricircolo (con pompa a mano o a pedale)
c – ad acqua pulita ( pompa a mano o a pedale)
Sono poi ammessi alcuni accessori supplementari, non obbligatori, quali uno specchio, una luce, un orinatoio, un lavamani, un dispenser per sapone e/o per disinfettante e/o per carta asciugamani.

Il bagno per disabili – Anche il bagno per disabili, finora dislocato in qualche evento ma non in tutti, trova finalmente un suo ruolo, La norma definisce infatti l’obbligo di dislocare in ogni evento almeno un bagno per disabili, cioè accessibile con sedia a rotelle. A tal fine, la porta deve essere larga almeno 80 cm e l’interno deve avere larghezza e profondità di almeno 140 cm. Non è richiesto che la sedia a rotelle compia un giro completo all’interno, ma è richiesto che l’entrata sia a livello del suolo (cioè senza né gradini né piani inclinati).

Noleggio a breve e noleggio a lungo termine – La norma definisce in questa parte le informazioni da fornire per la stipula di contratti di noleggio di breve o lungo periodo. L’obbiettivo è quello di facilitare la relazione tra cliente e fornitore, semplificando al massimo la discussione sui contenuti.

Prescrizioni per il servizio – In questa sezione la norma elenca le operazioni da effettuarsi, obbligatoriamente quando si effettua il servizio, quali lo svuotamento completo dei reflui, la pulizia dei singoli componenti (elencati uno per uno), il ripristino dei materiali di consumo concordati, l’ immissione del concentrato sanificante e dell’acqua. I bagni danneggiati devono essere riparati sul posto o sostituiti. Si definiscono anche le prescrizioni per la consegna del bagno ( che deve essere pronto per l’uso, completo di soluzione sanificante e dei materiali di consumo concordati, quali carta igienica, dispenser, etc) e per il ritiro del bagno (previo svuotamento completo dai reflui e rimozione dei materiali di consumo).

Dichiarazione di conformità del servizio La società di noleggio che rispetta le prescrizioni della norma UNI EN 16194 è autorizzata a comunicarlo ( nelle comunicazioni ai clienti ed al pubblico, nella pubblicità ,negli adesivi apposti sui bagni etc) con la seguente dichiarazione :
“ SERVIZIO EFFETTUATO IN CONFORMITA’ CON LA UNI EN 16194” .